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LE PRINCIPALI LEGGI CHE
DISCIPLINANO L'ATTIVITA' DEL MEDIATORE
CODICE
CIVILE, CAPO XI LEGGE 21 MARZO 1958 N.253 LEGGE 3 FEBBRAIO 1989
N.39
DM 21 DICEMBRE 1990 N.452 LEGGE 5 MARZO 2001 N.57 ART.18
(MODIFICHE
ALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989 N.39) CODICE CIVILE CAPO XI DELLA
MEDIAZIONE
Art. 1754 Mediatore
E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la
conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse
da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza.
Art. 1755 Provvigione
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti
(2950), se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e
la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle
parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi,
sono determinate dal giudice secondo equità.
Art. 1756 Rimborso
delle spese
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso
delle spese nei confronti della persona per incarico della quale
sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.
Art. 1757 Provvigione
nei contratti condizionali o invalidi
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto
alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la
condizione.
Se il contratto è sottoposto a
condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene
meno col verificarsi della condizione (1353 e seguenti).
La disposizione del comma
precedente si applica anche quando il contratto è annullabile
(1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e seguenti), se il
mediatore non conosceva la causa d'invalidità.
Art. 1758 Pluralità di
mediatori
Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori,
ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
Art. 1759
Responsabilità del mediatore
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui
note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare,
che possono influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde
dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e
dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite (2008
e seguenti).
Art. 1760 Obblighi del
mediatore professionale
Il mediatore professionale in affari su merci o su
titoli deve:
1) conservare i campioni delle
merci vendute sopra campione (1522), finché sussista la
possibilità di controversia sull'identità della merce;
2) rilasciare al compratore una
lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della
serie e del numero;
3) annotare su apposito libro
(2214 e seguenti) gli estremi essenziali del contratto che si
stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui
sottoscritta di ogni annotazione.
Art. 1761
Rappresentanza del mediatore
Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di
rappresentarla (1388) negli atti relativi all'esecuzione del
contratto concluso con il suo intervento.
Art. 1762 Contraente
non nominato
Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome
dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto (1405) e,
quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente
non nominato (1203 e seguenti).
Se dopo la conclusione del
contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra
parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può
agire direttamente contro l'altro, ferma restando la
responsabilità del mediatore.
Art. 1763 Fideiussione
del mediatore
Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti (936
e seguenti).
Art. 1764 Sanzioni
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760
è punito con l'ammenda da L. 10.000 a L. l.000.000 (c.p. 26)
(ora sanzione amministrativa).
Nei casi più gravi può essere
aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi (c.p.
35)
Alle stesse pene è soggetto il
mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona
notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato
d'incapacità.
Art. 1765 Leggi
speciali
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
LEGGE 21 marzo 1958 , N. 253
DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MEDIATORE (G.U. n. 83 del 5
aprile 1958 )
Art. 1
1. Le norme dettate dalla presente legge si applicano ai
mediatori professionali di cui al capo XI del titolo III del
libro IV del Codice civile, eccezion fatta per gli agenti di
cambio e per i pubblici mediatori marittimi, categorie per le
quali continueranno ad avere applicazione le disposizioni
attualmente in vigore.
Art. 2
1. Per l'esercizio professionale della mediazione è richiesta
l'iscrizione nei ruoli previsti dall'art. 21 della legge 20
marzo 1913, n. 272, e dalle norme sull'ordinamento delle Camere
di commercio, industria e agricoltura, secondo le modalità
indicate in detta legge.
2. Il titolo di studio
prescritto dall'art. 23 della stessa legge è necessario soltanto
per i mediatori che intendano esercitare gli uffici pubblici per
i quali si richiede un'autorizzazione speciale, ai sensi del
successivo art. 27. Essi sono iscritti in un ruolo speciale.
3. Agli iscritti nei ruoli
medesimi compete la qualifica di agenti di affari in mediazione.
Art. 3
1. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti
articoli non è richiesta la licenza prevista dell'art. 115 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773.
Art. 4
1. Chiunque eserciti professionalmente l'attività disciplinata
nella presente legge senza essere iscritto nei ruoli indicati
dall'art. 2 incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 665
del Codice penale.
Art. 5
1. La vigilanza sull'esercizio dell'attività professionale degli
agenti di affari in mediazione compete alle Camere di commercio,
industria ed agricoltura.
Art. 6
1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono provvisti della regolare licenza di pubblica
sicurezza, hanno diritto di iscrizione nel ruolo senza esame di
abilitazione.
Art. 7
1. Il Governo provvederà alla emanazione delle norme di
attuazione.
Art. 8
1. La presente legge entrerà in vigore il centoventesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Legge 3 febbraio 1989 n. 39
(Gazz. Uff. n.33 del 09.02.89)
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE 21 MARZO 1958 N. 253 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA
PROFESSIONE DI MEDIAZIONE
Art. 1
1 Le norme previste dalla presente Legge si applicano ai
mediatori di cui al capo XI del titolo III del libro IV del
codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio, per i
mediatori pubblici, e per ai mediatori marittimi, categorie per
le quali continuano ad avere applicazione le disposizioni
attualmente in vigore.
Art. 2
1 Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura è istituito il ruolo degli agenti di affari in
mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che comunque
svolgono od intendono svolgere l'attività di mediazione, anche
se esercitata in modo discontinuo o occasionale.
2 Il ruolo è distinto in tre
sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti
merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo
oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche
attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui
all'art. 11.
3 Per ottenere l'iscrizione nel
ruolo gli interessati devono:
1. essere cittadini italiani o
cittadini di uno degli Stati membri della Comunità Economica
Europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della
Repubblica italiana ed avere raggiunto la maggiore età;
2. avere il godimento dei diritti civili;
3. risiedere nella circoscrizione della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono
iscriversi;
4. avere assolto agli impegni derivanti dalle norme relative
agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età
scolare;
5. avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo
grado di indirizzo commerciale o la laurea in materia
commerciali o giuridiche ovvero aver superato un esame diretto
ad accertare l'attitudine e la capacità professionale
dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto.
L'accesso all'esame è
consentito a quanti hanno prestato per almeno due anni la
propria opera presso imprese esercenti l'attività di mediazione
oppure hanno frequentato un apposito corso preparatorio. Le
materie e le modalità dell'esame sono stabilite dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
Commissione Centrale di cui all'art.4; f) salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a
misure di prevenzione divenute definitive, a norma delle Leggi
27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57; 31 maggio
1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646 ; non essere incorsi in
reati puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni;
non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per
delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione
della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica,
l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio
volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione
indebita ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni
altro delitto non colposo per il quale la Legge commini la pena
della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e nel
massimo a cinque anni.
4 L'iscrizione al ruolo deve
essere richiesta anche se l'attività viene esercitata in modo
occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a
titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi
ad immobili od aziende.
Art. 3
1 L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di
mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a
svolgere ogni attività complementare, utile o necessaria per la
conclusione dell'affare.
2 L'iscrizione nel ruolo è a
titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni
relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente
di affari in mediazione iscritto nella medesima sezione del
ruolo.
3 Agli agenti immobiliari
iscritti nell'apposita sezione del ruolo possono essere affidati
incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare
da parte di enti pubblici.
4 Essi hanno titolo per essere
inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso i Tribunali.
5 Tutti coloro che esercitano,
a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente
legge per conto di imprese organizzate, anche in forma
societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono
essere iscritti nel ruolo.
Art. 4
1 Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è istituita la Commissione centrale per l'esame
dei ricorsi per gli agenti di affari in mediazione e per la
definizione delle materie e delle modalità degli esami di cui
all'art. 2.
2 La Commissione centrale è
nominata con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ed è composta da:
1. un rappresentante del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che
la presiede;
2. un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
3. un rappresentante delle Regioni, designato dalla Commissione
Interregionale di cui all'art. 13 della L. 16 maggio 1970 n.
281;
4. un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
5. un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste;
6. un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
7. tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni più
rappresentative, a livello nazionale, del commercio,
dell'industria e dell'agricoltura;
8. un rappresentante delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura designato dall'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
9. sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone
designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria,
per i mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici.
3 La Commissione dura in carica
4 anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e
possono essere riconfermati.
4 La Commissione nomina al suo
interno un vicepresidente; le funzioni di segretario sono
esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
5 Per ciascun componente
effettivo della Commissione è nominato un membro supplente con
gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.
Art. 5
1 Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai
precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche
necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione
dell'affare, non è richiesta la licenza prevista dall'art. 115
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2 La licenza di cui al comma 1
non abilita all'esercizio dell'attività di mediazione.
3 L'esercizio dell'attività di
mediazione è incompatibile:
a) con qualunque impiego
pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese
o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di
mediazione.
b) con l'iscrizione in altri
albi, ordini, ruoli o registri e simili. c) con l'esercizio in
proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si
intende esercitare.
4 Il mediatore che per
l'esercizio della propria attività si avvale di moduli o
formulari nei quali siano indicate le condizioni del contratto,
deve preventivamente depositarne copia presso la Commissione di
cui all'rt.7.
Art. 6
1 Hanno diritto alla
provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.
2 La misura delle provvigioni e
la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle
parti, in mancanza di patto sono determinate dalle Giunte
Camerali sentito il parere della Commissione provinciale di cui
all'art.7 e tenendo conto degli usi locali.
Art. 7
1 Presso ciascuna Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituita una
Commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla
tenuta del medesimo. La Commissione è nominata con deliberazione
della Giunta camerale e dura in carica 4 anni. Essa è composta :
1. da un membro della Giunta
camerale;
2. da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali
ed uno dei commercianti, designati rispettivamente dalle
organizzazioni a livello nazionale e scelti dalla Giunta
camerale sulla base della maggiore rappresentatività;
3. da cinque rappresentanti degli agenti di affari in
mediazione, designati dalle organizzazioni di categoria più
rappresentative a livello nazionale.
2 Con le stesse modalità si
provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e
le medesime categorie.
3 La Commissione nomina al suo
interno il presidente ed un vicepresidente.
4 In caso di morte o di
decadenza di un membro, la Commissione è integrata dalla Giunta
camerale con le stesse modalità previste per la Costituzione.
5 Le funzioni di segretario
della Commissione sono esercitate dal segretario Generale della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da
un funzionario da lui designato in servizio presso la stessa
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
6 La Commissione è tenuta a
denunciare alla autorità giudiziaria coloro che esercitano
abusivamente, anche se in modo discontinuo, la professione di
mediatore.
7 Le spese per il funzionamento
delle commissioni sono a carico del bilancio di ciascuna Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 8
1 Chiunque esercita l'attività di mediazione, senza
essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma compresa tra lire un
milione e lire quattro milioni ed è tenuto alla restituzione
alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per
l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della
medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le
disposizione di cui alla legge 24 Novembre 1981, n. 689.
2 A coloro che siano incorsi
per tre volte nelle sanzioni di cui al comma 1, anche se vi sia
stato pagamento con effetto liberatorio si applicano le pene
previste dall'art. 348 del codice penale, nonché l'art.2231 del
Codice Civile.
3 La condanna importa la
pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.
Art. 9
1 Le Commissioni provinciali istituite ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
Novembre 1960 n. 1926, continuano ad esercitare la propria
attività fino alla nomina delle commissioni di cui all'art. 7.
2 Nella prima applicazione
della presente legge le Commissioni provinciali provvedono ad
iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari in
mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge, risultano iscritti nei ruoli costituiti in base alla
legge 21 Marzo 1958, n. 253.
3 Fino all'insediamento della
Commissione centrale di cui all'art. 4 le materie e le modalità
di esame sono stabilite dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni
sindacali nazionali del commercio, dell'industria e delle
categorie interessate.
Art. 10
1 Sono abrogate la Legge 21 marzo 1958, n. 253 e le norme del
relativo regolamento approvato con D.P.R. 6 novembre 1960, n.
1926, incompatibili con la presente legge.
Art. 11
1 Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,
sentite le organizzazioni Nazionali dei commercianti, degli
industriali, degli agricoltori e dei mediatori, emana le norme
regolamentari e di attuazione della presente legge.
2 Il regolamento, che deve
essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, può provvedere per le infrazioni alle sue
norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma non
inferiore a lire tre milioni, salvo che il fatto non costituisca
reato ai sensi del codice penale e salva l'azione civile dei
danni agli interessati a termini di legge.
3 Per l'applicazione delle
sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge
24 Novembre 1981, n.689, e del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 Luglio 1982, n. 571.
D.M. 21 dicembre 1990 N.452
REGOLAMENTO
RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989 N. 39,
SULLA DISCIPLINA DEGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39, recante
"Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253,
concernente la disciplina della professione di mediatore";
Ritenuta la necessità di provvedere ai sensi dell'art. 11 di
detta legge, ad emanare le previste norme di attuazione; Sentite
le organizzazioni nazionali dei commercianti, degli industriali,
degli agricoltori e dei mediatori; Udito il parere del Consiglio
di Stato espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988
con nota n. 1.1.4/31890/4.13.11 del 5 dicembre 1990; Emana il
seguente regolamento:
Art. 1
1. Nel presente regolamento col termine "legge" si
intende la legge 3 febbraio 1989, n. 39, e col termine "agente"
l'agente d'affari in mediazione.
Art. 2
1. Il presente regolamento non si applica ai mediatori
marittimi, ai mediatori pubblici, agli agenti di cambio, agli
esercenti attività di intermediazione nei servizi turistici, e a
coloro che esercitano attività di intermediazione nei servizi
assicurativi; alle predette categorie continuano ad applicarsi,
rispettivamente, la legge 12 marzo 1968, n. 478, e successive
modificazioni; la legge 30 marzo 1913, n. 272, e successive
modificazioni e integrazioni; la legge 29 maggio 1967, n. 402, e
successive modificazioni; l'art. 9 della legge 17 maggio 1983,
n. 217 e le successive leggi regionali, la legge 28 novembre
1984, n. 792; nonché le relative disposizioni regolamentari di
esecuzione e di attuazione.
Art. 3
1. Il ruolo di cui all'art. 2 della legge è distinto nelle
seguenti sezioni:
a) agenti immobiliari;
b) agenti merceologici;
c) agenti con mandato a titolo
oneroso;
d) agenti in servizi vari.
2. Nella sezione sub a) sono
iscritti agli agenti che svolgono attività per la conclusione di
affari relativi ad immobili ed aziende; in quella sub b), gli
agenti che svolgono attività per la conclusione di affari
concernenti merci, derrate e bestiame; nella sezione sub c), gli
agenti muniti di mandato a titolo oneroso; in quella sub d)
vengono iscritti gli agenti che svolgono attività per la
conclusione di affari relativi al settore dei servizi, nonché
tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle
sezioni precedenti.
3. Ciascuna sezione del ruolo
deve indicare:
a) nome, cognome, luogo e data
di nascita, residenza dell'iscritto;
b) data dell'iscrizione ed
estremi della relativa deliberazione;
c) se l'attività dell'iscritto
è svolta in nome proprio o per conto di una impresa organizzata.
4. Nel ruolo sono altresì annotati i provvedimenti disciplinari,
amministrativi e penali.
5. In base al ruolo le camere
di commercio istituiscono uno schedario degli iscritti con
l'indicazione della sezione o delle sezioni di iscrizione.
6. Il ruolo è sottoposto a
revisione ogni quattro anni ed è pubblicato annualmente a cura
della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
7. Nulla è innovato per quanto
riguarda l'iscrizione nel ruolo speciale di cui all'art. 2 della
legge 21 marzo 1958, n. 253.
Art. 4
1. Possono accedere all'esame previsto dall'art. 2, comma 3,
lettera e), della legge, coloro i quali abbiano prestato per
almeno un biennio la propria opera con mansioni operative, in
qualità di dipendenti da imprese esercenti l'attività di
mediazione, come attestato dal libretto di lavoro, oppure in
qualità di familiari coadiutori delle precitate imprese iscritti
come tali negli elenchi nominativi degli esercenti attività
commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e
successive modificazioni.
Art. 5
1. Per l'iscrizione nel ruolo l'interessato deve presentare
domanda, in regola con l'imposta di bollo, alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia
nella quale risiede, o nella quale ha eletto domicilio se
trattasi di cittadino della Comunità economica europea,
indicando la sezione o le sezioni del ruolo in cui intende
essere iscritto.
2. Nella domanda l'aspirante
deve dichiarare di avere un'età non inferiore agli anni 18; di
essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri
della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel
territorio della Repubblica italiana; di aver eletto domicilio
in un comune della provincia se cittadino di uno degli Stati
membri della Comunità economica europea; di non svolgere
attività in qualità di dipendente da persone, associazioni o
enti pubblici o privati, fatta eccezione per l'impiego presso
imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività
di mediazione; di non svolgere attività per la quale è
prescritta l'iscrizione in albi, ruoli, ordini, registri o
elenchi; di aver assolto agli impegni derivanti dalle norme
relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della sua
età scolare.3.?Alla domanda devono essere allegati:
a) certificato di residenza per
i cittadini italiani e per quelli extracomunitari;
b) certificato di cittadinanza
per i cittadini italiani e per quelli di uno degli Stati membri
della CEE;
c) certificazione relativa al
superamento dell'esame previsto dall'art. 2, lettera e), della
legge, oppure titolo di scuola secondaria di secondo grado
d'indirizzo commerciale o certificato di laurea in materie
commerciali o giuridiche in originale o in copia autenticata di
un titolo di studio che il Ministero della pubblica istruzione
abbia riconosciuto equipollente a uno di quelli innanzi
indicati.
4. La commissione di cui
all'art. 7 della legge provvede d'ufficio ad accertare i
requisiti indicati nell'art. 2, comma 3, lettere b) ed f), della
legge stessa, nonché ad espletare gli accertamenti previsti
dalla normativa contro la delinquenza mafiosa.
5. L'iscrizione nel ruolo
decorre dalla data della deliberazione della commissione di cui
al comma quarto.
Art. 6
1. Alla commissione centrale di cui all'art. 4 della legge, sono
attribuite le seguenti competenze:
1) decidere sui ricorsi avverso
i provvedimenti delle commissioni istituite presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
2) curare ed assicurare
l'uniformità dei criteri di valutazione dei requisiti soggettivi
relativi all'art. 2, lettera e), della legge;
3) definire le materie e le
modalità dell'esame previsto dal citato art. 2, lettera e),
della legge.
Art. 7
1. Ai fini previsti dall'art. 7, comma 1, della legge, la
commissione istituita presso ciascuna camera di commercio:
1) esamina l'istanza e i titoli
prodotti dal richiedente la iscrizione;
2) delibera con provvedimento
motivato, entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, l'iscrizione o il diniego di iscrizione, dandone
comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
3) vigila avvalendosi anche
dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sull'esercizio dell'attività degli iscritti,
ferma restando la competenza delle giunte camerali in materia
disciplinare;
4) provvede ad inoltrare
denuncia all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'art. 8,
comma 2, della legge;
5) cura la conservazione dei
moduli e formulari depositati ai sensi dell'art. 5, comma 4,
della legge, in modo da assicurare la consultazione a chiunque
ne abbia interesse.
Art. 8
1. Ai fini dell'istituzione delle commissioni di cui agli
articoli 6 e 7, la rappresentatività a livello nazionale delle
organizzazioni di categoria è indicata, per la scelta dei membri
della commissione centrale, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e, per la scelta dei membri delle commissioni
provinciali, dai competenti uffici provinciali del lavoro.
Art. 9
1. Per la validità delle deliberazioni delle commissioni di cui
agli articoli 6 e 7 è necessaria la presenza di almeno due terzi
dei componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente
o il vicepresidente.
2. Le commissioni deliberano a
maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il
voto del presidente.
3. L'ordine del giorno deve
essere inviato ai membri effettivi almeno otto giorni prima
della riunione e può essere modificato solo in presenza e con il
consenso di tutti i membri della commissione stessa.
4. I membri delle commissioni
che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato
motivo, decadono dall'incarico.
Art. 10
1. Avverso i provvedimenti di sospensione, di cancellazione e di
radiazione, gli interessati possono presentare ricorso davanti
alla commissione centrale entro il termine di trenta giorni
dall'avvenuta comunicazione.
Art. 11
1. Quando l'attività di mediazione sia esercitata da una
società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere
posseduti dai legali o dal legale rappresentante della società
stessa ovvero da colui che è preposto dalla società a tale ramo
d'attività.
2. La domanda di iscrizione
deve essere presentata alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della provincia nel cui territorio ha
sede legale la società.
3. La società è tenuta a
comunicare alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura le eventuali variazioni del o dei rappresentanti
legali ovvero dell'institore, nonché di tutti coloro che
concludono affari per suo conto.
Art. 12
1. Qualora il soggetto iscritto nel ruolo trasferisca la
residenza in altra provincia, deve chiedere, entro novanta
giorni dalla fissazione della sua nuova sede, l'iscrizione nel
ruolo della circoscrizione camerale nella quale fissa la propria
residenza. In tal caso la commissione di cui all'art. 7
competente provvede a chiedere alla commissione della provincia
di provenienza la relativa documentazione.
2. Ove risulti il possesso dei
requisiti la commissione concede l'iscrizione provvedendo
contemporaneamente a richiedere la cancellazione dell'istante
dal ruolo di provenienza.
3. La commissione che effettua
la cancellazione annota nel ruolo che questa avviene per
trasferimento.
Art. 13
1. Gli agenti iscritti da almeno un triennio in una sezione del
ruolo possono, a domanda, essere iscritti nel ruolo dei periti e
degli esperti, corrispondente alla loro specializzazione, tenuto
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Con le stesse modalità
possono essere inclusi negli elenchi dei consulenti tecnici
presso i tribunali.
Art. 14
1. La licenza di cui all'art. 115 del testo unico di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è
richiesta per gli agenti e le imprese comunque organizzate che
alla mediazione e alle attività complementari o necessarie per
la conclusione dell'affare affiancano l'esercizio di altre
attività individuate dall'art. 205, comma 2, del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635. Tale licenza deve essere riferita, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge, esclusivamente alle predette
altre attività.
Art. 15
1. I corsi preparatori di cui all'art. 2, comma 3, lettera e),
della legge, sono istituiti dalle regioni o, previo
riconoscimento di queste, dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o da soggetti di cui all'art. 5 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tali corsi devono essere
organizzati almeno ogni semestre e devono prevedere un numero
minimo di ottanta ore di insegnamento da svolgersi al massimo in
un semestre. Il piano di studi deve obbligatoriamente contenere
le materie oggetto delle prove d'esame.
Art. 16
1. La commissione esaminatrice, nominata per ciascun corso dal
presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, è presieduta da un membro della giunta camerale ed
è composta dal segretario generale o suo delegato e da tre
docenti di scuola secondaria di secondo grado delle materie
oggetto della prova d'esame e da due agenti scelti fra i membri
effettivi della commissione di cui all'art. 6. Le funzioni di
segretario della commissione sono esercitate da un funzionario
della camera di commercio di qualifica non inferiore alla
settima.
Art. 17
1. I moduli o formulari indicati nell'art. 5, comma 4, della
legge, devono essere chiari, facilmente comprensibili e ispirati
ai principi della buona fede contrattuale. Non possono essere
utilizzati se non recano gli estremi della iscrizione nel ruolo
dell'agente o, nel caso trattasi di società, del legale o dei
legali rappresentanti ovvero del preposto.
Art. 18
1. L'agente che viola i suoi doveri e manca a qualcuno degli
obblighi che la legge gli impone per la sua attività è soggetto
alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) la sospensione;
b) la cancellazione;
c) la radiazione.
2. Le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento sono
irrogate dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689
e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n.
571, ed i proventi sono devoluti allo Stato.
Art. 19
1. La cancellazione dal ruolo è pronunciata:
a) nei casi di incompatibilità
riportati nell'art. 5, comma 3, della legge;
b) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni
previsti dall'art. 2, comma 3, della legge;
c) su richiesta dell'interessato.
2. La radiazione dal ruolo si
verifica:
a) nei confronti degli agenti
che abbiano turbato gravemente il normale andamento del mercato;
b) nei confronti degli agenti che, nel periodo di sospensione
loro inflitta, compiano atti inerenti al loro ufficio;
c) nei confronti di coloro ai quali sia stata irrogata per tre
volte la misura della sospensione.
3. La sospensione è inflitta
per un periodo non superiore a sei mesi, nei casi meno gravi di
cui alla lettera a) del comma 2 e nei casi di irregolarità
accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione.
4. In caso di assunzione della
qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 2,
comma 3, lettera f), della legge, la sospensione dall'esercizio
dell'attività può essere disposta fino al termine del giudizio
nei suoi confronti.
Art. 20
1. L'adozione dei provvedimenti disciplinari è preceduta dalla
citazione dell'interessato a comparire davanti alla giunta
camerale con l'assegnazione di un termine non inferiore a
quindici giorni.
2. Del procedimento
disciplinare va redatto apposito processo verbale sottoscritto
dal presidente e dal segretario. La decisione motivata viene
comunicata all'interessato entro i quindici giorni successivi
dalla data stessa mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
3. Le deliberazioni relative ai
provvedimenti disciplinari sono affisse all'albo camerale.
4. La cancellazione dal ruolo
di cui ai punti a) e b) dell'art. 19 è pronunciata previa
comunicazione all'interessato, con l'assegnazione di un termine
non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni.
5. Nel caso specifico dall'art. 19, comma 1, lettera c), la
commissione di cui all'art. 7 della legge provvede entro
sessanta giorni dalla richiesta.
6. L'agente cancellato dal
ruolo può essere nuovamente iscritto purché provi che è venuta a
cessare la causa che ne aveva determinato la cancellazione.
7. Il ricorso proposto
dall'interessato alla commissione centrale contro i
provvedimenti disciplinari adottati, ha effetto sospensivo.
Art. 21
1. Fatte salve le sanzioni disciplinari, l'agente che si avvale
di moduli o formulari per l'esercizio della propria attività
senza ottemperare al deposito di cui all'art. 5 della legge, è
punito con la sanzione di lire tremilioni.
2. L'agente che si avvale di
moduli o formulari diversi da quelli depositati è punito con la
sanzione di lire unmilione.
Art. 22
1. Nell'applicazione dell'art. 9 della legge le commissioni
provinciali istituite ai sensi dell'art. 7 della legge,
provvedono all'iscrizione nel nuovo ruolo degli agenti dopo aver
verificato la sussistenza dei requisiti richiesti per la
permanenza nel ruolo disciplinato dall'abrogata legge 21 marzo
1958, n. 253.
Art. 23
1. Per tutti i casi non contemplati nel presente
regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel regolamento per l'esecuzione della legge 21 marzo
1958, n. 253, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926.
2. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Legge 5
marzo 2001, n. 57 Art. 18
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39)
1. Alla legge 3 febbraio 1989,
n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla
seguente: " e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria
di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed
avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la
capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di
mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di
scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un
periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con
l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione
professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di
formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei
praticanti sono determinate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;";
b) all'articolo 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
" 5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve
essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei
rischi professionali ed a tutela dei clienti"
c) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone,
società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese
di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali,
escluse quelle di mediazione comunque esercitate".
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